Può una Guardia Particolare Giurata lavorare in un'altra Regione? Ecco cosa dice la legge.
La risposta è sì, ma non in modo automatico.
L'approvazione della nomina a Guardia Particolare Giurata, rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), ha validità nazionale e il relativo porto d'armi mantiene la sua efficacia nei limiti previsti dalla legge.
Tuttavia, affinché una GPG possa operare in un'altra regione, devono essere rispettate alcune condizioni fondamentali:
* L'istituto di vigilanza deve essere autorizzato a operare nel territorio (provincia o regione) in cui sarà svolto il servizio.
* Devono essere effettuati gli adempimenti amministrativi previsti nei confronti di Prefettura e Questura competenti.
* La GPG può svolgere solo i servizi autorizzati dalla licenza prefettizia dell'istituto presso cui è dipendente.
* In caso di cambio di istituto, non è normalmente necessario un nuovo decreto di nomina, ma il nuovo datore di lavoro deve completare le procedure amministrative previste dalla normativa vigente.
Riferimenti normativi
* R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), artt. 133, 134 e 138.
* R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
* D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, sui requisiti organizzativi degli istituti di vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate.
In conclusione, i titoli della GPG non sono limitati alla sola regione di rilascio: ciò che deve essere autorizzato è l'attività dell'istituto di vigilanza nel territorio in cui il servizio viene svolto, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa.